Fondazione per gli studi e le ricerche sulle energie alternative, il risparmio energetico, la mobilità sostenibile
TELIOS – Onlus
Art. 1 – costituzione
E’ costituita la Fondazione denominata TELIOS – Onlus con sede in Torino, via della Rocca 27.
La Fondazione avrà una sede secondaria, anche con funzione operativa e di rappresentanza, presso il Castello di Roppolo, sito in Roppolo, p.zza Castello n. 2
Art. 2 – scopo
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Essa ha lo scopo principale di:
– promuovere la conoscenza e la diffusione delle fonti di energia rinnovabili, alternative a quelle di origine fossile non rinnovabili
– promuovere la conoscenza e la diffusione del concetto di “risparmio energetico”, applicato alle diverse forme di utilizzo di fonti energetiche nelle attività umane
– promuovere la conoscenza e la diffusione delle tecnologie applicative delle nozioni di cui sopra, nei settori della mobilità, della produzione di energia, dell’edilizia
– promuovere studi e riflessioni sulle conseguenze geopolitiche legate all’approvvigionamento di combustibili fossili, sul concetto di diversificazione e indipendenza energetica, sullo scenario di un sistema a rete di centri di produzione e di utilizzo di energia
Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:
– pubblicazioni, seminari, convegni, e qualsiasi manifestazione, di qualsiasi tipo, che possa fare conoscere e valorizzare l’attività della Fondazione;
– finanziare studi e ricerche, comprensivi di premi e borse di studio
– promuovere la diffusione della conoscenza di tecnologie e prodotti applicativi delle nozioni di cui sopra
– realizzare prototipi applicativi dei concetti di cui sopra
– partecipare ad iniziative di terzi, aventi scopi ed obiettivi analoghi
– attuare l’esercizio di imprese direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nel settore rilevante di cui all’oggetto sociale
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell’art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460
Art. 3 – patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
. dal fondo di dotazione costituito dai contributi in denaro versati a tale titolo dai fondatori e pari ad Euro 140.000,00
. dai contributi in denaro versati a tale titolo dai sostenitori
. dai contributi, in qualsiasi natura, lasciti o donazioni apportati dai fondatori, dai sostenitori, da società, enti pubblici e privati ovvero da privati cittadini, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione
. dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione da parte dei fondatori, dai sostenitori, da società, enti pubblici e privati ovvero dai privati cittadini
. dalle somme derivanti dai redditi e dagli avanzi di esercizio che il Consiglio direttivo statuirà siano finalizzati all’incremento del patrimonio
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi patrimoniali di alcun tipo.
Art. 4 – Mezzi economici per la gestione
La Fondazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini dalle rendite patrimoniali e da qualsiasi contributo che perverrà da parte dei fondatori, dei sostenitori, da società, enti pubblici e privati ovvero da privati cittadini, espressamente destinato all’attuazione degli scopi statutari e non all’incremento del patrimonio.
Art. 5 – i fondatori
I fondatori durano in carica senza limiti di tempo e decadono per morte o dimissioni.
Spetta ai fondatori:
. nominare il Presidente della Fondazione
. nominare il Consiglio direttivo della Fondazione, sostituendone i membri in caso di morte o dimissioni
. nominare il Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione, sostituendone i membri in caso di morte o dimissioni
. nominare il Comitato scientifico
. nominare i partecipanti
. approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione annuale
. modificare lo statuto
. discutere ogni altro argomento proposto dal Presidente o da almeno la metà dei fondatori
I fondatori si riuniscono su convocazione del Presidente della Fondazione
Della avvenuta convocazione e degli argomenti da discutere deve essere data notizia a ciascun fondatore almeno otto giorni prima della data della riunione.
Le deliberazioni dei fondatori sono valide se adottate con la presenza della maggioranza degli stessi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
E’ prevista, previa richiesta da parte del Presidente o di uno dei fondatori, la possibilità di avvalersi di riunioni in forma di videoconferenza.
Delle riunioni dei fondatori sarà redatto verbale a cura del Presidente della Fondazione e conservato in apposito libro dei verbali.
Art. 6 – i partecipanti
I fondatori possono procedere alla ammissione di partecipanti ai quali riconoscono prerogative uguali a quelle dei fondatori medesimi.
Possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, sia pubblici che privati, che, condividendo le finalità della Fondazione, garantiscano la continuità del proseguimento delle stesse.
Ove nominati, tutte le norme dell’atto costitutivo e dello statuto in cui si fa riferimento ai “fondatori” si intendono riferite ai partecipanti.
Art. 7 – organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
. Il Presidente
. Il Consiglio direttivo
. Il Comitato scientifico
. Il Direttore
. Il Collegio dei revisori dei conti
Per l’esercizio delle cariche non verrà riconosciuto alcun compenso.
Art. 8 – il Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.
Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione con tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
Adotta, in caso di emergenza, tutti i provvedimenti necessari nell’interesse della Fondazione, sottoponendoli nella successiva seduta al Consiglio direttivo.
Inoltre il Presidente:
. convoca e presiede la riunione dei fondatori
. convoca e presiede il Consiglio direttivo
. esegue le deliberazioni del Consiglio direttivo
. all’occorrenza, e nell’ambito delle sue attribuzioni, nomina procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti
Art. 9 – il Consiglio direttivo La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a nove membri eletti dai fondatori.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo sceglie tra i suoi componenti, qualora non vi abbiano provveduto i fondatori all’atto della nomina del Consiglio, il Vice-presidente che esercita le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
Il Consiglio direttivo provvede a tutti gli atti necessari o utili all’efficienza della Fondazione, al raggiungimento degli scopi statutari ed allo sviluppo della stessa.
In generale il Consiglio direttivo ha tutti i poteri necessari per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
In particolare:
. redige il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione annuale
. fissa la destinazione di eventuali contributi
. delibera l’impiego dei mezzi necessari al funzionamento della Fondazione
. delibera i regolamenti interni
. può creare comitati consultivi e scientifici, determinandone i compiti e nominandone i componenti
. delibera in merito alla partecipazione dei Sostenitori alle attività della Fondazione.
Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono allo sviluppo della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro stabiliti, nelle forme e misure, dal Consiglio direttivo
. dispone il più conveniente impiego del patrimonio
. delibera l’eventuale accantonamento di parte delle somme derivanti dai redditi patrimoniali al fine di incrementare il patrimonio della Fondazione
. nomina e licenzia il personale dipendente e ad esso assimilato, determinandone il trattamento giuridico ed economico
Art. 10 – riunioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce di massima ogni quattro mesi ed è convocato dal Presidente che lo presiede con lettera raccomandata da spedirsi a ciascun consigliere almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima.
Il Consiglio direttivo dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti.
Il Consiglio direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
E’ prevista, previa richiesta da parte del Presidente o di uno dei consiglieri, la possibilità di avvalersi di riunioni in forma di videoconferenza, o di conferenza telefonica.
Art. 11 – il Comitato scientifico
I fondatori procedono alla nomina del Comitato scientifico.
Potranno inoltre essere nominati più Comitati scientifici, qualora ciò si renda opportuno o necessario per meglio gestire specifici settori di attività della Fondazione.
Il Comitato scientifico è composto da almeno cinque componenti.
Il Comitato elegge tra i suoi componenti un coordinatore, si può costituire in gruppi di lavoro per specifiche materie e può attribuire la competenza su singoli argomenti ai propri membri.
Il Comitato scientifico è l’organo di orientamento delle attività della Fondazione, garantisce il livello qualitativo delle attività adeguato ai più aggiornati standard della ricerca scientifica sia di base che applicata nei settori di attività della Fondazione.
Il Comitato fornisce il proprio parere consultivo agli organi statutari della Fondazione sulle iniziative culturali, scientifiche e di ricerca, con particolare riguardo alla organizzazione delle riunioni, convegni, seminari, alle iniziative editoriali e scientifiche, alla concessione di sovvenzioni, premi e borse di studio, alla partecipazione ad iniziative di terzi, ed in genere alle attività di cui agli scopi statutari dell’art. 2 del presente statuto.
Il Comitato dura in carica tre anni, ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Ogni componente del Comitato scientifico si può dimettere in qualsiasi momento.
I fondatori procedono sia alla riconferma che alla nomina di nuovi componenti del Comitato scientifico.
L’attività del Comitato scientifico è regolata dalle decisioni assunte dal medesimo, su proposta del coordinatore.
Sino a quel momento, il suo funzionamento avverrà secondo le norme dell’art. 10 del presente statuto valide per il Consiglio direttivo.
Potrà inoltre essere nominato un Comitato consultivo con funzione di consigliare e fornire indicazioni di carattere tecnico sia per l’intera attività svolta dalla Fondazione o più Comitati consultivi, con la stessa funzione, per specifici settori dell’attività della Fondazione.
I Comitati consultivi funzioneranno con modalità determinate al momento della nomina.
Art. 12 – il Direttore
Ove il Consiglio direttivo ritenga, può procedere alla nomina di un Direttore.
Il Direttore collabora con il presidente all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, predispone lo schema di bilancio consuntivo, funge da segretario del Consiglio direttivo e ne redige i verbali, dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente.
Art. 13 – il Collegio dei Revisori dei conti
La vigilanza contabile sulla amministrazione della Fondazione è esercitata dal collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, nominati dai fondatori.
Il collegio nomina il suo presidente fra i componenti qualora non vi abbiano provveduto i fondatori in sede di nomina dell’intero collegio.
Il collegio dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Art. 14 – gestione annuale del bilancio
La gestione della Fondazione inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo dovrà provvedere alla formazione del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dei fondatori entro il 30 giugno di ogni anno.
Gli eventuali utili o avanzi dell’esercizio saranno destinati sia ad incrementare il patrimonio che per la realizzazione delle attività di cui all’oggetto sociale.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 15 – liquidazione della Fondazione
Nel caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altro organismo attualmente o in futuro vigente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 16 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.